Regolamento Interno

Il Regolamento interno COFIP – Associazione Consulenti Finanziari Professionisti

Il Regolamento Interno COFIP ha lo scopo di definire le norme organizzative e di funzionamento dell’Associazione, a tutela dei propri Associati, quale marchio di qualità e di qualificazione professionale, in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto a norma della Legge n. 4 del 13 gennaio 2013.

Il regolamento, infatti, spiega in linea generale:

  • come avviene la formazione professionale;
  • come ottenere la qualifica di Consulente Finanziario Professionista COFIP;
  • quali sono i casi di incompatibilità professionale;
  • come avviene la nomina degli organi dell’Associazione e come funzionano;
  • come versare la quota associativa e qual è la sua durata.

Scarica il Regolamento dell’Associazione o leggi gli articoli sotto riportati.

Il presente Regolamento Interno ha lo scopo di definire le norme organizzative e di funzionamento dell’Associazione, a tutela dei propri Associati, quale marchio di qualità e di qualificazione professionale, in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto a norma della Legge n. 4 del 13 gennaio 2013.

Gli Associati sono coloro che hanno interesse non solo alle finalità e ai progetti dell’Associazione, ma anche alla crescita e gestione dell’Associazione stessa. Essi prestano volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse e organizzate dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari, salvo diversa ed esplicita disposizione del Consiglio Direttivo. Gli Associati si dividono in Candidati, Ordinari e Onorari. Gli Associati Candidati e Ordinari devono essere in possesso e mantenere i Requisiti Generali previsti al punto 2.1.
Gli Associati Candidati sono coloro che manifestano interesse nel progetto COFIP. Gli Associati Candidati in possesso dei Requisiti Generali previsti al punto 2.1, devono presentare la loro candidatura unicamente contattando l’indirizzo mail segreteria@cofip.pro. L’Associato Candidato che ha completato uno dei Percorsi Formativi promossi dall’Associazione per l’anno in corso, come riportato al punto 3 del presente Regolamento, acquisisce di fatto il diritto a diventare Associato Ordinario.
Gli Associati Ordinari sono gli Associati Effettivi dell’Associazione, coloro che possono ottenere la qualifica di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP di cui all’art. 4 del presente regolamento e le relative abilitazioni. Gli Associati Ordinari che hanno ottenuto la qualifica di CFP – Consulenti Finanziari Professionisti COFIP possono decidere di esercitare o meno tale professione. Per coloro che decidono di esercitare, sono previste le incompatibilità professionali di cui al punto 4.1 del presente Regolamento. Gli Associati Ordinari che decidono di esercitare o cessare l’esercizio della Professione di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP hanno il dovere di comunicarlo all’Associazione in forma telematica mediante indirizzo PEC.
Gli Associati Onorari, infine, sono tali “honoris causa” sulla base di valutazioni effettuate dal Consiglio Direttivo che ne delibera l’ammissione all’unanimità.
Gli Organi Direttivi dell’Associazione hanno l’obbligo di vigilare sulla regolarità nell’esercizio della Professione di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP, sul mantenimento dei requisiti associativi, e di provvedere con le dovute sanzioni, ove necessario, come previsto dal punto 10 del presente Regolamento.

2.1. Requisiti Generali

  1. L’Associato Candidato deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
    1. Laurea in materie economico/giuridiche e avere maturato un’esperienza almeno quinquennale in ambito economico, finanziario o creditizio;
    2. Diploma di scuola media superiore e avere maturato un’esperienza almeno decennale in ambito economico, finanziario o creditizio;
    3. Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
    4. Iscrizione all’Albo degli Avvocati;
    5. Iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
    6. Iscrizione al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.L. n. 39/2010;
    7. Iscrizione da almeno tre anni all’Albo dei Promotori Finanziari;
    8. Iscrizione da almeno tre anni all’Elenco OAM degli Agenti Finanziari e Mediatori Creditizi;
    9. Consulenti Finanziari Indipendenti che svolgono l’attività da prima del 2008, come previsto dalla normativa;
    10. Soggetti che in assenza dei requisiti di cui ai punti precedenti abbiano frequentato un master accreditato COFIP.
  1. Deve dichiarare l’interesse ad aderire all’Associazione;
  2. Deve dichiarare l’interesse professionale per la materia finanziaria.

2.2. L’Associato Candidato
L’Associato Candidato ha i seguenti diritti e doveri.

Diritti:
1. partecipare all’Associazione gratuitamente;
2. essere candidato alle cariche funzionali;
3. fruire delle agevolazioni previste per gli Associati COFIP relativamente ai corsi organizzati dalla stessa;
4. fruire delle agevolazioni economiche previste dalle convenzioni stipulate relativamente a:
1. corsi organizzati da terzi;
2. prodotti e servizi forniti da terze parti;
5. ricevere tutte le comunicazioni previste per gli Associati;
6. partecipare alla vita associativa relativamente alla sua posizione di Associato e più nello specifico ha diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, con la possibilità di esprimere in maniera consultiva la propria opinione sui punti previsti in OdG.

Doveri:
1. rispettare il Codice Deontologico dell’Associazione.

2.3. L’Associato Ordinario

Oltre ai Requisiti Generali previsti dal punto 2.1 del presente Regolamento, l’Associato Ordinario deve rispondere ai seguenti Requisiti Specifici:

  1. Onorabilità;
  2. Professionalità;
  3. Deve godere dei diritti civili e politici;
  4. Non deve avere carichi pendenti al casello giudiziale;
  5. Non deve avere riportato condanne penali (anche non definitive) se non di natura colposa;
  6. Non deve essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Codice Civile);
  7. Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della normativa antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
  8. Non deve essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. A pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti a pagamento;
    2. Alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi);
    3. Alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia ovvero per un delitto in materia tributaria;
    4. Alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque reato non colposo.
  9. Deve disporre di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

I suoi diritti e doveri sono i seguenti.

Diritti:
1. voto nell’Assemblea degli Associati;
2. proporre, durante le assemblee, argomenti non oggetto di deliberazioni oltre quelli previsti nell’OdG;
3. partecipare all’Assemblea degli Associati;
4. partecipare alle riunioni dell’Associazione;
5. proporre e partecipare all’organizzazione di attività ed eventi promossi dall’Associazione stessa;
6. essere candidato alle cariche istituzionali
7. ricoprire incarichi funzionali (art.8.5);
8. fruire delle agevolazioni previste per gli Associati relativamente ai seminari, corsi ed eventi organizzati dalla stessa;
9. fruire delle agevolazioni economiche previste dalle convenzioni stipulate relativamente a ricevere annualmente l’attestato riportante l’appartenenza all’Associazione ed il proprio grado di qualificazione;
1. corsi organizzati da terzi;
2. prodotti e servizi forniti da terze parti;
10. ricevere annualmente l’attestato riportante l’appartenenza all’Associazione ed il proprio grado di qualificazione;
11. di vedere pubblicato sul sito Internet dell’Associazione il proprio nome e grado di qualificazione;
12. ricevere tutte le comunicazioni previste per gli Associati.

Doveri:
1. essere in regola con il processo di aggiornamento professionale;
2. rispettare il Codice Deontologico;
3. pagare la quota associativa nei tempi e nelle modalità previste.

2.4. L’Associato Onorario
L’Associato Onorario, non necessariamente è in possesso dei Requisiti Generali previsti. È invitato dal Presidente a far parte dell’Associazione per particolari meriti professionali, culturali e sociali, su proposta anche di un solo membro del Consiglio Direttivo, che ne delibera l’ammissione all’unanimità. Gli Associati Onorari possono essere chiamati dal Presidente ad intervenire nell’ambito dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo per fornire pareri consultivi sugli indirizzi strategici e l’andamento dell’Associazione.

Diritti:
1. partecipare all’Associazione gratuitamente;
2. proporre e partecipare all’organizzazione di attività ed eventi promossi dall’Associazione stessa;
3. fruire delle agevolazioni previste per gli Associati COFIP relativamente ai seminari, corsi ed eventi organizzati dalla stessa;
4. fruire delle agevolazioni economiche previste dalle convenzioni stipulate relativamente a:
1. corsi organizzati da terzi;
2. prodotti e servizi forniti da terze parti;
5. ricevere tutte le comunicazioni previste per gli Associati.

Doveri:
1. Rispettare il Codice Deontologico dell’Associazione.

L’Associazione si impegna all’attuazione di percorsi formativi di base e di aggiornamento, ai sensi dell’art. 2 comma 3 Legge n. 4 del 14/01/2013. Ogni Percorso Formativo conferisce una specifica abilitazione come previsto al punto 4.2 del presente Regolamento. L’adempimento di uno dei percorsi formativi previsti dall’Associazione è condizione essenziale per l’iscrizione a COFIP in qualità di Associato Ordinario e per l’acquisizione della qualifica di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP con relativa abilitazione concernente il Percorso Formativo scelto dall’Associato. L’adempimento degli Aggiornamenti Professionali è invece condizione essenziale per il mantenimento della posizione di Associato Ordinario, della qualifica di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP e della relativa abilitazione in riferimento al Percorso Formativo scelto dall’Associato.
Le specifiche di ogni Percorso Formativo, per ogni anno solare, sono definite dal Comitato Scientifico – Club delle Conoscenze, approvate dal Consiglio Direttivo e rese note attraverso il sito Internet dell’Associazione, entro il mese di ottobre dell’anno precedente.

Per ottenere la qualifica di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP, l’Associato Ordinario deve seguire con profitto i Percorsi Formativi definiti dal Comitato Scientifico. COFIP rilascia all’Associato Ordinario che ha acquisito la qualifica di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP un attestato di qualità dei servizi come previsto dalla Legge n. 4 del 14/01/2013. Per mantenere la qualifica di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP, l’Associato Ordinario deve seguire con profitto l’Aggiornamento Professionale annuale obbligatorio, ed essere in regola con il pagamento della quota associativa.

 

4.2 CFP – Abilitazioni

Ogni Percorso Formativo conferisce al CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP una specifica abilitazione, come da apposita tabella pubblicata sul sito internet dell’Associazione. Le abilitazioni sono rilasciate per comprovate competenze teoriche e/o pratiche nell’utilizzo di determinati strumenti e servizi.

Gli Associati Ordinari si dividono a seconda del loro grado di qualificazione, valutato dal Consiglio Direttivo, i cui elementi base sono:
I CFP – Consulenti Finanziari Professionisti COFIP, attraverso i Percorsi Formativi e gli Aggiornamenti professionali promossi dall’Associazione, possono ottenere le relative abilitazioni e specializzarsi in una determinata materia. Ad esempio nell’accreditamento documentale bancario. I gradi di qualificazione sono quindi correlati al numero di abilitazioni ottenute dai CFP in una determinata materia e/o in più materie. I CFP – Consulenti Finanziari Professionisti COFIP si dividono dunque in:
– CFP – Consulenti Finanziari Professionisti;
– CFP – Consulenti Finanziari Professionisti Senior:
– CFP – Consulenti Finanziari Professionisti Master.
I passaggi di grado sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In ottemperanza della Legge n. 4 del 14/01/2013, l’associazione promuove quale forma di garanzia a tutela dell’utente, l’adozione di un Codice Deontologico e l’attivazione di uno sportello di riferimento per l’utente stesso.

I committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi a tale sportello in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti dall’Associazione agli iscritti.

A tale scopo è presente un account di posta elettronica: segreteria@cofip.pro (ben visualizzato del sito della Associazione) al quale qualsiasi cittadino può inoltrare una richiesta di informazioni o una contestazione sull’operato di un Associato, dando tutti i dettagli del caso ed i precisi riferimenti del reclamante. Ogni comunicazione sarà presa in esame dal Consiglio Direttivo che ne darà tempestivamente segno di ricevuta. Con l’eventuale ausilio del Collegio dei Probiviri, sarà attivata un’istruttoria il cui esito sarà definito e comunicato agli interessati entro trenta giorni, salvo casi eccezionali.

In caso di violazione delle Codice Deontologico, l’Associazione può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione può consistere: nel richiamo; nella censura; nella sospensione; nella radiazione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle specifiche circostanze che hanno concorso alla formazione della violazione. Il Codice Deontologico e il Regolamento specificano le definizioni delle sanzioni e le procedure per i procedimenti disciplinari.

Tutte le fasi dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere svolte con l’ausilio di materiali, procedure e ausili tecnologici e tramite Internet. Il processo di autenticazione e le apposite modalità di espressione della volontà ne garantiscono la sicurezza e riservatezza.

All’Assemblea possono partecipare con diritto di intervento e di voto solo i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento delle quote associative entro i termini stabiliti.

Tutti gli altri Associati possono assistere all’Assemblea senza diritto di voto e di intervento.

Ogni Associato votante, presente di persona all’Assemblea, può rappresentare, con delega scritta, fino al massimo di due altri Associati aventi diritto di voto.

La partecipazione all’Assemblea è possibile utilizzando sistemi di comunicazione informatici interattivi in real time, che assicurino l’affidabilità e la tutela della segretezza del voto ove richiesto. In questo caso, non sono ammesse deleghe e la scelta dei candidati avviene attivando l’opzione o le opzioni predisposte nel sistema telematico.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente con maggiore anzianità in Associazione, tramite avviso pubblicato sul sito Internet e via PEC da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti in persona o per via telematica tanti Associati che dispongono, in proprio o per delega, ove ammessa, della metà degli aventi diritto al voto (art.21 del Codice Civile).

In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in persona o per via telematica. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto (art.21 del Codice Civile).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, deleghe incluse, considerando eventuali astensioni come voti non espressi.

Qualora l’Assemblea vada deserta e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione.

In tal caso, il preavviso di convocazione è ridotto a sette giorni.

Al Presidente dell’Associazione o a chi lo sostituisce, compete la verifica di validità dell’Assemblea.

Una volta accertata tale validità, l’Assemblea elegge almeno due scrutatori, con responsabilità di garantire l’esattezza dei risultati delle votazioni.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che provvede alla redazione del verbale di Assemblea.

Il voto avviene normalmente per alzata di mano.

È richiesto il voto segreto per:

– l’elezione del Presidente dell’Associazione;

– l’elezione del Consiglio Direttivo;

– l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;

– l’elezione del Collegio dei Probiviri.

Per i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri è ammessa l’elezione per acclamazione su nominativi proposti dal Presidente dell’Assemblea, purché con voto positivo unanime.

Le schede di votazione devono essere predisposte secondo la seguente procedura:

– per l’elezione del Presidente dell’Associazione, la scheda o il form informatico contiene i nominativi dei candidati;

– per l’elezione del Consiglio Direttivo, e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri la scheda o il form informatico contiene i nominativi dei candidati;

– per il Consiglio Direttivo e per i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, possono essere votati tanti nominativi fino ad un massimo dei due terzi degli eligendi; se si eccede questo numero la scheda è nulla.

Il verbale dell’Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati.

8.1. Elezione del Presidente dell’Associazione

Candidatura

E’ candidabile ogni iscritto all’Associazione che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

– iscritto all’associazione da almeno due anni;

– Socio Ordinario;

– in regola con il versamento delle quote associative e che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

Modalità di presentazione della candidatura

Il candidato deve:

– rendere nota la propria volontà di candidarsi, in forma scritta via PEC, inviata al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima del rinnovo della carica di Presidente;

– documentare tale volontà, con l’invio del proprio curriculum professionale e di un programma triennale di gestione dell’Associazione;

– essere sostenuto da almeno 20 Associati Ordinari, in regola con i versamenti delle quote associative; tale volontà dei sostenitori della candidatura dovrà esprimersi almeno 30 giorni prima del voto con modalità telematica.

Garanzie

Il Consiglio Direttivo garantisce:

– la conoscenza del curriculum e del programma da parte di tutti gli associati, almeno 20 giorni prima del voto;

– pari opportunità a tutti i candidati nel farsi conoscere e nel promuovere la loro candidatura (anche nelle realtà territoriali), nonché nella presentazione di atti, documenti, scritti, di sostegno;

Per garantire la regolarità dell’intero processo elettorale il Consiglio nomina una Commissione Elettorale di 3 persone.

I candidati che fossero membri del Consiglio Direttivo in carica, parteciperanno al Consiglio Direttivo senza diritto di voto dal momento della presentazione della loro candidatura.

Eletto

Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.

Proroga degli incarichi

Qualora la prima convocazione del collegio elettorale fosse invalidata per qualsiasi ragione, il Presidente rimane in carica, in prorogatio, per un massimo di 90 giorni, per la riconvocazione delle elezioni, con le modalità sopra descritte.

8.2. Elezione del Consiglio Direttivo

Candidature

Sono candidabili tutti i soci che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

– iscrizione all’Associazione da almeno un anno;

– Socio Ordinario

– in regola con il versamento delle quote associative e che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

Modalità di presentazione delle candidature

L’Associato che intenda candidarsi al Consiglio Direttivo, per poter essere considerato candidato, deve:

– rendere nota la propria volontà di candidarsi, in forma scritta via PEC, inviata al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima del rinnovo del Consiglio;

– corredare la comunicazione con il proprio curriculum professionale e con una breve dichiarazione in ordine all’apporto che intende dare all’Associazione, partecipando al Consiglio Direttivo.

Garanzie

Il Consiglio Direttivo garantisce:

– la conoscenza del curriculum, da parte di tutti gli associati almeno 10 giorni prima del voto;

– pari opportunità a tutti i candidati nel farsi conoscere e nel promuovere la propria candidatura;

– l’inserimento dei nomi di tutti i candidati nella scheda di votazione.

Per garantire la regolarità dell’intero processo elettorale il Consiglio nomina una Commissione Elettorale di 3 persone.

Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito dal numero di Consiglieri, predeterminato dall’Assemblea, che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.

Nel corso del mandato la sostituzione dei Consiglieri cessati, avviene per cooptazione del Consiglio Direttivo del primo dei non eletti nella stessa sessione elettorale. In mancanza di nominativi disponibili, il Consiglio Direttivo prosegue la sua attività con un minor numero di Consiglieri. Quando tale numero diviene minore della metà più uno dei Consiglieri originali, il Consiglio decade e occorre rieleggerlo con una Assemblea.

Proroga degli incarichi

Qualora la prima convocazione del collegio elettorale fosse invalidata per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo rimane in carica, in prorogatio, per un massimo di 90 giorni, per la riconvocazione delle elezioni, con le modalità sopra descritte.

8.3. Elezione dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri

Candidature

Sono candidabili tutti i soci che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

– iscrizione all’associazione da almeno due anni per il Collegio dei Probiviri ed un anno per il Collegio dei Revisori;

– Socio Ordinario;

– in regola con il versamento delle quote e che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

Modalità di presentazione delle candidature

L’associato che intenda candidarsi ad uno dei Collegi, per poter essere considerato candidato, deve:

– rendere nota la propria volontà di candidarsi, in forma scritta via PEC, inviata al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima del rinnovo;
– corredare la comunicazione con il proprio curriculum professionale.

Non è consentito candidarsi contemporaneamente ad entrambi i Collegi ed anche al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza di candidature, o di numero insufficiente rispetto al numero dei componenti da eleggere, sono accettate candidature anche nel corso dell’Assemblea avanzate dai singoli interessati o proposte dal Consiglio Direttivo, formulate nella sua ultima riunione prima dell’Assemblea.

Garanzie

Il Consiglio Direttivo garantisce:

– la conoscenza del curriculum, da parte di tutti gli associati almeno 10 giorni prima del voto;

– pari opportunità a tutti i candidati nel farsi conoscere e nel promuovere la propria candidatura;

– l’inserimento dei nomi di tutti i candidati nella scheda di votazione.

Per garantire la regolarità dell’intero processo elettorale il Consiglio nomina una Commissione Elettorale di 3 persone.

Composizione

Entreranno a far parte dei rispettivi Collegi i cinque candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.

I primi tre sono componenti effettivi del Collegio; il quarto è il componente supplente.

Nel corso del mandato, la sostituzione dei Revisori o Probiviri cessati, avviene, per cooptazione da parte del rispettivo Collegio, in due fasi:

– il passaggio a componente effettivo del componente supplente;

– la sostituzione del componente supplente, divenuto effettivo, con il primo dei non eletti nella stessa sessione elettorale.

In mancanza di nominativi disponibili, il Collegio prosegue la sua attività in modo da garantire la presenza di tre componenti effettivi. Quando questo non sia possibile, si procederà a integrare il numero dei componenti il Collegio, attraverso una Assemblea. Tutte le attività di cooptazione dei Collegi vengono comunicate dal Presidente del Collegio al Consiglio Direttivo.

Proroga degli incarichi

Qualora la prima convocazione del collegio elettorale fosse invalidata per qualsiasi ragione, i Collegi rimangono in carica, in prorogatio, per un massimo di 90 giorni, per la riconvocazione delle elezioni, con le modalità sopra descritte.

8.4. Nomina del Comitato Scientifico – Club delle Conoscenze

La nomina del Comitato Scientifico, denominato dall’Associazione Club delle Conoscenze, viene effettuata annualmente dal Consiglio Direttivo, che ne sceglie il Presidente ed i componenti nei limiti stabiliti dallo Statuto, avendo cura di selezionare coloro che maggiormente, per capacità e competenza, siano in grado svolgere le funzioni demandate, preferibilmente aventi le seguenti caratteristiche:

– Prof. Universitari presso qualsiasi Università pubblica o legalmente riconosciuta;

– Dirigenti pubblici e privati con funzione apicale in settori finanziari;

– Dottori Commercialisti, Dirigenti bancari e Promotori finanziari che dimostrino di avere una particolare competenza e capacità divulgative in una delle materie di insegnamento;

– Laureati in materie giuridiche, economiche ed affini, con una anzianità di almeno 10 anni(dal conseguimento della laurea) e che dimostrano di aver svolti corsi di formazione presso scuole o Enti di Formazione autorizzati e legalmente riconosciuti. Di aver partecipato come coordinatore e/o relatore in convegni organizzati da Enti pubblici o da strutture private e/o associazione riconosciute a livello nazionale.

Costituiscono ulteriori titoli di merito ai fini della selezione: pubblicazioni con il codice ISBN; Master di primo o secondo livello Universitari o riconosciuti dalla legge; Corsi di perfezionamento e/o specializzazione presso l’Università e/o Enti riconosciuti, partecipazioni a corsi di formazione dove sono previsti crediti formativi.

8.5. Nomina degli incarichi funzionali

Gli Incarichi Funzionali possono essere ricoperti anche da non Associati e sono:

Segretario Generale;
Segretario Amministrativo;
Responsabile Comunicazione;
Responsabile Organizzazione Eventi;
Sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza semplice, che ne stabilisce anche l’eventuale compenso. Decadono automaticamente dall’incarico al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Possono essere rimossi nel corso del mandato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, anche senza motivazione, con delibera a maggioranza semplice. Gli incarichi sono rinnovabili indefinitamente.

9.1. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente via PEC inviata almeno 5 giorni prima della riunione, e la convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno. La partecipazione alle riunioni di Consiglio Direttivo può avvenire anche per via telematica e non sono ammesse deleghe o sostituzioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con maggiore anzianità in Associazione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, possono intervenire senza diritto di voto ed in funzione degli argomenti all’ordine del giorno:

– i componenti del Collegio dei Probiviri;

– i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

– qualunque altro Socio, la cui presenza venga ritenuta utile dal Presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le decisioni riguardanti persone devono essere assunte con voto segreto, o con voto palese unanime.

Delle riunioni di Consiglio Direttivo vengono stesi verbali, a cura della Segreteria dell’Associazione, che vengono firmati dal Presidente e inviati ai Consiglieri via PEC, entro quindici giorni dalla riunione.

Il Consigliere che non partecipi alla riunione del Consiglio per almeno due volte consecutive e non ne dia giustificazione per gravi motivi, può essere considerato decaduto dal Consiglio Direttivo.

9.2. Collegio dei Revisori dei Conti

Convocazione: il Collegio è convocato dal suo presidente, o per iniziativa propria, o su richiesta del Presidente dell’Associazione, con messaggio via PEC, inviato almeno 10 giorni prima della riunione e contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, e l’ordine del giorno. La convocazione è inviata per conoscenza al Presidente dell’Associazione

Il Collegio effettua almeno 2 riunioni all’anno.

Validità: le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche per via telematica. Alle riunioni del Collegio non sono ammesse deleghe.

Modalità: le riunioni del Collegio sono presiedute dal suo Presidente.

Ad esse partecipano con diritto di voto i Revisori Effettivi e il Revisore Supplente, solo in sostituzione di Revisori Effettivi assenti.

Alle riunioni del Collegio partecipa anche il Tesoriere.

Verbalizzazione: l’andamento della riunione deve essere verbalizzato dal Segretario che deve essere un componente del Collegio designato dal Presidente.

Il verbale, firmato dal Presidente del Collegio e dal Segretario, deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di riunione via PEC, a tutti i componenti del Collegio e, per conoscenza, al Presidente dell’Associazione e al Tesoriere.

9.3. Collegio dei Probiviri

Convocazione: il Collegio si riunisce per iniziativa autonoma del suo Presidente, in conseguenza di conoscenza diretta o di segnalazione, da qualsiasi provenienza, di eventi di competenza del Collegio.

Quando il Collegio deve pronunciarsi su problemi di normale funzionamento dell’Associazione, il Presidente può richiedere il parere del Collegio anche tramite posta elettronica.

Il Collegio viene convocato direttamente dal suo presidente via PEC almeno 10 giorni prima della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno. La convocazione è inviata per conoscenza al Presidente dell’Associazione.

Validità: le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche per via telematica. Alle riunioni del Collegio non sono ammesse deleghe.

Modalità: le riunioni del Collegio sono presiedute dal suo Presidente.

Ad esse partecipano con diritto di voto i Probiviri Effettivi e il Proboviro Supplente, solo in sostituzione di Probiviri Effettivi assenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Quando viene esaminata la posizione di uno dei componenti il Collegio, questi non partecipa alla riunione.

Se la posizione in esame è quella del Presidente del Collegio, la presidenza della riunione viene assunta dal Proboviro Effettivo con maggiore anzianità in Associazione.

Verbalizzazione: l’andamento della riunione deve essere verbalizzato dal Segretario che deve essere un componente del Collegio designato dal Presidente.

Il verbale, che ha carattere di riservatezza, firmato dal Presidente del Collegio, o facente funzioni, e dal Segretario, deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di riunione via PEC a tutti i componenti del Collegio e, per conoscenza, al Presidente dell’Associazione.

Nel verbale debbono essere esposte le decisioni del Collegio e le eventuali sanzioni irrogate, che verranno comunicare all’interessato e poste in essere a cura del Presidente dell’Associazione.

Processo sanzionatorio: l’intervento del Collegio dei Probiviri può essere dovuto a:

– violazioni al Codice Deontologico dell’Associazione;

– conflitto fra Associazione e Associato;

– comportamenti dell’Associato contrari alle norme di legge.

In conseguenza del lodo il Collegio dei Probiviri può erogare agli Associati le seguenti sanzioni:

censura dal Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto;
sospensione dell’elettorato attivo e passivo, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a trentasei;
decadenza dalle eventuali cariche direttive nell’Associazione;
decadenza da eventuali incarichi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
variazione grado di qualificazione;
ritiro della qualifica di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP;
espulsione dalla Associazione.
Le sanzioni di cui ai punti a, b, c, possono essere adottate in ogni caso e anche in combinazione fra loro.

9.4. Comitato Scientifico – Club delle Conoscenze

Il Comitato Scientifico, denominato dall’Associazione Club delle Conoscenze, opera in piena autonomia sotto la responsabilità del proprio Presidente secondo le modalità ritenute opportune per il miglior raggiungimento delle proprie finalità.

Il Club delle Conoscenze ha il compito di monitorare l’andamento del mondo finanziario e di approfondire i temi di maggiore attualità ed interesse, con il fine principale di gestire, supervisionare e aggiornare la formazione degli Associati, al fine del conseguimento della qualifica professionale e il mantenimento dell’iscrizione all’Associazione.

Il Club delle Conoscenze, per ogni singola materia di competenza, in pieno accordo con gli Organi direttivi dell’Associazione, dispone i diversi percorsi formativi in base alle esigenze degli Associati, a garanzia della crescita professionale e della competenza offerta da ogni singolo professionista a tutela dell’utente.

Il Club delle Conoscenze ha il compito, oltre a quello di ricercare e approfondire i temi di maggiore attualità, anche quello di individuare e sperimentare gli strumenti tecnici con i quali massimizzare l’efficacia dell’attività frutto delle conoscenze oggetto della formazione degli Associati.

Il Comitato Scientifico può inoltre promuovere attività come seminari, incontri e convegni, al fine di valorizzare le attività formative dell’Associazione.

9.4.1 Docenti – Club dei Formatori

– Il Comitato Scientifico, si prefigge l’obiettivo di coordinare le attività e delineare le linee guida su cui orientare e strutturare i percorsi formativi, in tutte le materie previste dallo Statuto.
– L’Associazione tende ad avvalersi dell’operato di autorevoli professionalità altamente specializzate con lo scopo di offrire agli Associati un alto livello di formazione e di rappresentare l’Associazione nei rapporti col mondo scientifico e accademico.
– I docenti svolgono attività professionali rispondendo alle finalità dell’Associazione, con la massima collaborazione di tutto il Club delle Conoscenze, con lo scopo di far acquisire agli Associati le più complete competenze nelle specifiche materie.
Il Club dei Formatori è un organo dell’Associazione, composto da Professionisti attivi nella divulgazione delle conoscenze relative al settore economico-finanziario e rappresenta il propulsore di tutte le attività legate alla formazione e all’insegnamento.

Il Club dei Formatori si prefigge di:
– Diffondere tra i professionisti la cultura finanziaria;
– Favorire l’aggiornamento continuo in tale ambito;
– Fornire assistenza scientifica agli associati che intendono approfondire tematiche specifiche del settore economico – finanziario;
– Promuovere la formazione di aggregazioni di professionisti con differenti specializzazioni finanziarie, favorendo lo scambio di informazioni.
Possono aderire al Club dei Formatori tutti i Professionisti – iscritti a COFIP – che intendono contribuire alla divulgazione del “sapere finanziario” a favore degli altri associati. Essi dovranno essere in possesso di comprovate conoscenze ed esperienze professionali specifiche del settore finanziario e di una spiccata attitudine per la didattica.

Didattica

Il metodo didattico dell’Associazione si basa su un approccio che fonde attività di formazione permanente, tramite corsi di aggiornamento professionale e di formazione continua con programmi annuali, in tutte le materie di competenza degli Associati, come previsto da Statuto.

I percorsi formativi promossi dall’Associazione sono strutturati in modo tale da garantire ai partecipanti una formazione solida, approfondita ed efficace, utilizzando metodologie didattiche stimolanti e pragmatiche.

Avvalendosi di un team di formatori di alto livello, punta a offrire a tutti i suoi Associati un’esperienza didattica di grado superiore, che gioverà alla propria crescita professionale e al proprio futuro.

Gli organi Direttivi sono tenuti alla vigilanza del rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento, nello Statuto, nel Codice Etico e Deontologico. Hanno anche l’obbligo di vigilare sulla regolarità nell’esercizio della professione, sul mantenimento dei requisiti associativi, e di provvedere con le dovute sanzioni laddove necessario.

L’associazione si impegna a pubblicare nel proprio sito ( www.cofip.pro) gli elementi informativi che presentano utilità per gli utenti, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.
In particolare l’associazione assicura, per le modalità e con le finalità di cui all’art. 4 comma 1 della Legge 4/2013 la piena conoscibilità dei seguenti elementi, dandone pubblicazione sul proprio sito web:

a) Atto costitutivo, Statuto e Regolamento.

b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce.

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali.

d) struttura organizzativa dell’Associazione.

e) requisiti per la partecipazione all’Associazione e per il rilascio dell’attestato di qualità, con particolare riferimento ai titoli di studio, all’esperienza professionale e ai requisiti minimi di aggiornamento professionale richiesti per il mantenimento dell’iscrizione e alla modalità di valutazione da parte dell’associazione dell’assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari.

f) assenza di scopo di lucro.

g) il Codice Deontologico, le relative sanzioni applicabili in caso di violazione e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari;

h) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

i) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale in almeno tre regioni;

j) la presenza di una struttura tecnico-scientifica rappresentata dal Consiglio Direttivo dell’associazione dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

k) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello.

Il rappresentante legale dell’associazione garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

Ai fini della regolare iscrizione presso l’Associazione e necessario effettuare il versamento della quota annuale definita dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, resa nota attraverso il sito Internet entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di competenza. Il versamento delle quote deve avvenire tramite bonifico bancario. È escluso l’uso di denaro contante. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di esclusione dall’Associazione. In caso di ritardato pagamento viene applicata una sanzione del 10%. Qualora il ritardo superi i 30 giorni senza che l’Associato abbia comunicato il motivo del ritardo, il Consiglio Direttivo invia una PEC all’Associato moroso sollecitando il pagamento. Trascorsi ulteriori 30 giorni senza esito il Consiglio Direttivo invia una seconda PEC con la comunicazione della sospensione dell’Associato da ogni attività dell’Associazione. Al 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo esclude dall’Associazione gli Associati non in regola con il pagamento delle quote, dandone comunicazione via PEC agli stessi. Il Consiglio Direttivo può valutare eventuali eccezioni determinate da cause di forza maggiore, assumendo la decisione con apposita delibera.

Al fine di tutelare gli utenti e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l’Associazione rilascia ai propri iscritti che esercitano la Professione di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP, previe le necessarie verifiche e ai sensi della Legge 4/2013, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione dell’Associato all’Associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;

d) alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4 (Legge 4/2013);

La richiesta di attestazione con la relativa documentazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate nel sito web dell’associazione.

L’Associazione autorizza i propri Associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale di Consulente Finanziario Professionista COFIP solo nel caso in cui siano rispettati i requisiti di ammissione e di aggiornamento definiti dal presente regolamento, ai sensi della legge 4/2013, dietro rilascio dell’attestazione da parte del Consiglio Direttivo.

L’attestazione rilasciata dall’Associazione, su richiesta dell’iscritto, ha validità pari al periodo per il quale il professionista esercita la Professione di CFP – Consulente Finanziario Professionista COFIP e risulta iscritto all’Associazione; è rinnovata a ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo, previo rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.

Il professionista iscritto all’Associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

In caso di comportamenti in contrasto con le finalità dell’associazione o in caso di violazione del Codice Deontologico l’attestazione può essere ritirata su delibera a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.

L’attestazione ha piena validità solo se trova riscontro nell’apposita area del sito Internet.

Gli Associati, nell’ambito degli scopi e delle finalità dell’Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in unità territoriali a partire da un minimo di 10 Associati Ordinari aderenti, su base almeno provinciale, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

All’atto della loro costituzione dovrà:

Essere eletto un Presidente;
Essere redatto un verbale di Assemblea Territoriale.
Copia del verbale recante tutte le firme dovrà essere inviato al Presidente Nazionale dell’Associazione che, previo parere del Consiglio Direttivo, dichiara formalmente costituita la Sezione.

Le modalità di organizzazione a livello territoriale dovranno risultare conformi agli scopi e alle finalità dell’Associazione. Le attività a livello territoriale si intendono integrative e non sostitutive o alternative a quelle promosse dall’Associazione. Le varie Sezioni dovranno comunicare preventivamente al Consiglio Direttivo ogni loro iniziativa.

L’Associazione copre il territorio nazionale, attraverso suddette Sezioni Territoriali, e/o con l’individuazione e nomina, a cura del Consiglio Direttivo, di referenti territoriali con delega fino a tre Regioni secondo quanto richiesto dalla normativa 4/2013.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio Direttivo. Il Regolamento e i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo con le medesime modalità che ne hanno determinato l’approvazione.

Al fine di garantire sin da subito la più ampia e democratica partecipazione alla vita dell’Associazione, il primo mandato del Consiglio Direttivo avrà termine in occasione dell’Assemblea che approverà il primo bilancio d’esercizio e che contestualmente nominerà il nuovo Consiglio Direttivo.