CODICE DEONTOLOGICO COFIP: LE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO PROFESSIONISTA
Il Codice Deontologico COFIP ha lo scopo di regolare il comportamento del Consulente Finanziario Professionista. Il codice prevede che il Consulente COFIP anteponga l’interesse pubblico al di sopra del proprio. In questa prospettiva, ispira la propria attività nell’interesse esclusivo del cliente, sempre nel rispetto dei principi generali. Il Professionista rispetta tutte le norme di condotta professionale prescritte dal presente Codice e non tollera, né direttamente né indirettamente, azioni e comportamenti vietati dal Codice stesso. In generale le regole di condotta del professionista sono:
- lealtà e trasparenza;
- rispetto del segreto professionale;
- cura costante della propria formazione;
- partecipazione agli aggiornamenti professionali;
- garantire elevati standard di correttezza professionale.
Leggi tutti gli articoli relativi al Codice Deontologico dell’Associazione, scoprendo le norme che regolano la l’esercizio della professione del Consulente COFIP o scarica il documento.
Ove non diversamente specificato dallo Statuto o dal Regolamento Interno, il presente Codice si applica alle attività svolte da tutti gli Associati COFIP;
Il presente Codice si affianca ai principi e alle regole che gli Associati sono già tenuti ad osservare per le loro specifiche attività professionali.
Il Professionista associato COFIP pone l’interesse pubblico al di sopra del proprio. In questa prospettiva, ispira la propria attività nell’interesse esclusivo del cliente, anteponendo l’interesse di quest’ultimo al proprio, sempre nel rispetto dei principi generali.
Il Professionista che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse rilevante nell’oggetto della propria attività, non deve accettare l’incarico senza far rilevare al cliente, l’esistenza di tale interesse. Se l’incarico è confermato ed accettato, il Professionista deve astenersi da ogni operazione che lo ponga in conflitto d’interessi con l’incarico ricevuto.
Il Professionista rispetta tutte le norme di condotta professionale prescritte dal presente Codice e non tollera, né direttamente né indirettamente, azioni e comportamenti vietati dal Codice stesso.
Il Professionista che venisse a conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano il corretto esercizio della professione deve darne tempestiva comunicazione all’Autorità competente.
Il Professionista si comporta con lealtà, diligenza, correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività e nei rapporti con i suoi interlocutori professionali e istituzionali, opera con integrità, indipendenza, professionalità ed obiettività di giudizio e fa risultare una netta distinzione tra fatti ed opinioni; non accetta incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.
Il Professionista ha il dovere di rispettare il segreto professionale con riferimento a qualsiasi notizia, dato o informazione privilegiata riguardante la clientela di cui egli sia in possesso in ragione della propria attività professionale.
Nell’ipotesi in cui il Professionista acquisisca informazioni su atti illegali del cliente, è consigliata l’opportunità di rinunciare all’incarico, tenendo conto della normativa vigente. In nessun caso il Professionista concorrerà alla prosecuzione di tali atti.
Il Professionista ha il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività.
Nello svolgimento della sua attività il Professionista persegue standard di alta professionalità. Un elevato grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza caratterizza tutti i suoi atti nell’esercizio della professione.
Per garantirsi i necessari livelli di competenza, il Professionista cura costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, sia aderendo alle iniziative proposte dall’Associazione, sia conducendo un proprio percorso formativo autonomo.
Il comportamento del Professionista è sempre conforme ad elevati standard di correttezza professionale, anche quando questo non sia espressamente e puntualmente prescritto da norme legislative o regolamentari.
Il Professionista ha il dovere della trasparenza. Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte le informazioni in suo possesso, necessarie alla salvaguardia dei loro interessi e allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Interno.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti.
Il Professionista persegue l’interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo.
Non sono giustificati comportamenti contrari all’interesse della clientela da parte del Professionista, anche se suggeriti o sollecitati da altri portatori di interessi.
Il Professionista ha l’obbligo di informare il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi proposti e si astiene da affermazioni fuorvianti sui risultati del proprio operato.
Il Professionista presta assistenza continuativa al cliente. E’ disponibile ad accogliere richieste di informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente dal fatto che tale attività possa essere funzionale alla promozione di nuove operazioni.
Il Professionista non accoglie richieste del cliente in contrasto con le norme del presente Codice.
Il Professionista collabora con tutti gli interlocutori del cliente al fine di pervenire ad una completa e corretta visione d’insieme della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del cliente attraverso la quale garantire un servizio completo ed efficace con l’obiettivo della massima soddisfazione del cliente.
Nei rapporti con i colleghi il Professionista si comporta con spirito di lealtà e solidarietà, nell’interesse complessivo della categoria.
Pur all’interno di un rapporto di concorrenza, il Professionista si comporta con lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi, in particolar modo nell’ambito delle attività di acquisizione di nuovi clienti e di reclutamento di collaboratori, potenziali o già operanti.
I Professionisti che eventualmente svolgessero la supervisione di altri Professionisti, sono tenuti a osservare con particolare rigore i doveri di lealtà, solidarietà e concorrenza leale. Devono inoltre impegnarsi e verificare affinché i Professionisti da essi coordinati rispettino leggi, regolamenti e norme deontologiche.
I doveri di solidarietà e lealtà nei confronti dei colleghi non impediscono opportune iniziative al Professionista che venisse a conoscenza di comportamenti di altri Professionisti in grave contrasto con l’interesse del cliente o comunque con le norme del presente Codice.
E’ vietata al Professionista qualsiasi pubblica manifestazione a carattere denigratorio nei riguardi dell’operato di colleghi. Ogni motivo di critica deve essere espresso direttamente all’interessato oppure, ricorrendone i presupposti, all’Associazione.
In caso di controversie relative al mancato rispetto dei principi del presente Codice, i Professionisti si impegnano a raggiungere una amichevole composizione tramite i buoni uffici dell’Associazione.