UN SERVIZIO PER I CITTADINI CONSUMATORI E I COMMITTENTI DELLE PRESTAZIONI
COFIP promuove come forma di garanzia a tutela dell’utente l’attivazione dello sportello del cittadino, attraverso il quale il cittadino consumatore e i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi:
- in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- per ottenere informazioni relative all’attività professionale di Consulente Finanziario Professionista e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Per qualsiasi chiarimento consulta il Regolamento Interno o contatta la segreteria COFIP inviando una mail a segreteria@cofip.pro. Ti risponderemo appena possibile.
In ottemperanza della Legge n. 4 del 14/01/2013, l’Associazione promuove quale forma di garanzia a tutela dell’utente, l’adozione di un Codice Deontologico e l’attivazione di uno sportello di riferimento per l’utente stesso.
I committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi a tale sportello in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti dall’Associazione agli iscritti.
A tale scopo è presente un account di posta elettronica: info@cofip.pro (ben visualizzato del sito della Associazione) al quale qualsiasi cittadino può inoltrare una richiesta di informazioni o una contestazione sull’operato di un Associato, dando tutti i dettagli del caso ed i precisi riferimenti del reclamante. Ogni comunicazione sarà presa in esame dal Consiglio Direttivo che ne darà tempestivamente segno di ricevuta. Con l’eventuale ausilio del Collegio dei Probiviri, sarà attivata un’istruttoria il cui esito sarà definito e comunicato agli interessati entro trenta giorni, salvo casi eccezionali.
In caso di violazione delle Codice Deontologico, l’Associazione può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione può consistere: nel richiamo; nella censura; nella sospensione; nella radiazione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle specifiche circostanze che hanno concorso alla formazione della violazione. Il Codice Deontologico e il Regolamento specificano le definizioni delle sanzioni e le procedure per i procedimenti disciplinari.
Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l’art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.
Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d’Italia la rilevazione dei dati.
La Banca d’Italia:
– emana le Istruzioni per la rilevazione dei TEGM, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento;
– nell’ambito dei controlli di vigilanza, verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura.